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Terremoti:cosa puoi fare per limitare i danni?

Terremoti:cosa puoi fare per limitare i danni?

L’Italia e i terremoti: un tema che oggi purtroppo è – più che mai – all’ordine del giorno, come emerge dalle immagini di un Centro Italia devastato dal sisma. Il nostro paese, d’altra parte, è uno dei territori più a rischio a livello europeo. Il Vecchio Continente (proprio in quanto ‘vecchio) è abbastanza fortunato in quanto a sismi, ma la sua geografia non esclude dei punti nevralgici: Balcani, Grecia, Islanda, sud della Spagna e del Portogallo… nonché l’Italia, ovviamente. Basta infatti dare un’occhiata alla mappa sismica del Paese, per rendersi conto di quanto, per noi, il terremoto rappresenti molto più che uno spauracchio: una vera e propria spada di Damocle. Di terremoto si muore: è vero…. ma non solo.

Per esempio, hai mai pensato a cosa succederebbe se la tua zona venisse colpita da un sisma? Cosa capiterebbe alla tua azienda: ai tuoi dipendenti, agli edifici, ai magazzini? Non si tratta di gufare, ma di porsi delle domande molto concrete. Domande, le cui risposte pesano una tonnellata.

 

La sicurezza della tua azienda

 

Eseguire una valutazione del rischio sismico, è una scelta che ti conviene fare per diversi motivi. In primo luogo, per regolarizzare la tua azienda rispetto a un adempimento normativo e un obbligo attuale. Detta così, sembra ‘burocratese’… ma attenzione! Dietro alla burocrazia si nascondono delle esigenze effettive, di cui è meglio – e soprattutto utile – tenere conto. Giusto per evitare tutte quelle che potrebbero essere le conseguenze – umane ed economiche – di un eventuale crollo.

Fino ad oggi, infatti, il rischio sismico è stato da molti ampiamente trascurato. Ci si è limitati per molto tempo, a una mera valutazione formale della documentazione progettuale e autorizzativa dell’edificio. Per esempio: l’edificio era dotato di Certificato di Agibilità? Perfetto! Bastava questo perché la costruzione fosse considerata sicura. Questione chiusa. Ma attenzione… è corretto archiviare il problema così?

La verità, infatti, è che – per quanto riguarda il rischio sismico – il Certificato di Agibilità non dice nulla sulla sicurezza di una struttura in merito all’azione sismica. Il documento serve solo a stabilire che l’edificio sia stato costruito rispettando le norme vigenti all’epoca del rilascio. Se non è stata presa in considerazione l’azione sismica in sede di progetto, essa mancherà come valutazione dei rischi ambientali oltre che come requisito di stabilità e solidità dell’edificio stesso. Una bella gatta da pelare!

 

Caro datore di lavoro… ecco cosa devi fare

 

Insomma, veniamo al sodo: il rischio sismico non è una chimera, ma un problema molto concreto che ogni Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare e gestire attraverso:

  • l’identificazione delle opere soggette al rischio (edifici, impianti, scaffalature…).
  • la valutazione della loro sicurezza sismica, con la stima della loro vulnerabilità sismica, cioè del parametro che misura la predisposizione dell’opera a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità e severità.
  • la programmazione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico necessari e sufficienti a ridurre/eliminare la loro vulnerabilità sismica, con un piano delle azioni prioritarie.
  • Per una esaustiva valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro, è importante indagare anche sulla vulnerabilità sismica di:
  • elementi strutturali “secondari”, non strutturali, arredi e impianti (es: impianti gas, impianti antincendio, ecc), che insieme alla struttura portante formano l’edificio;
  • scaffalature, da assimilare ad attrezzature di lavoro.

Durante un terremoto, ciò che provoca vittime è principalmente il crollo totale o parziale della struttura portante degli edifici, ma gioca un ruolo di rilievo anche il danneggiamento degli elementi strutturali “secondari” e non strutturali (tamponature, parapetti, cornicioni, balaustre; ancoraggi di controsoffitti, decorazioni, arredi, armadi, librerie, corpi illuminanti; …), o degli impianti, o delle scaffalature. Tutto ciò può costituire una grave minaccia per l’incolumità delle persone, oltre a determinare l’ostruzione delle vie di fuga e/o l’inagibilità dell’edificio. Le leggi in merito, sono molto severe. Per esempio…

 

La parola alle legge!

 

Il D.lgs. 81/08 s.m.i. contiene specifici precetti che riguardano le condizioni di sicurezza che devono essere garantite per lo svolgimento delle attività lavorative. Ecco i riferimenti da cui non si può prescindere:

  • Art. 15. Misure generali di tutela; (Titolo I – PRINCIPI COMUNI)
  • Art. 17Obblighi del datore di lavoro non delegabili
  • Art. 29Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza; (Titolo II – LUOGHI DI LAVORO)
  • Art. 64 – Obblighi del datore di lavoro; (“) Infine il TUSL dedica un intero allegato alla stabilità dell’ambiente di lavoro, e le prescrizioni ed implicazioni sono molto chiare
  • ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

 

Quali sono le azioni ambientali cui occorre riferirsi è chiarito delle NTC (2008), con riferimento agli interventi sugli edifici esistenti (sisma, vento, neve e temperatura). Pertanto è in virtù di tali raccordi normativi che occorre:

  1. a) effettuare la valutazione del rischio sismico;
  2. b) verificare che il luogo di lavoro sia stabile rispetto ad esso.

(Attenzione! Non si tratta di due opzioni, ma di precetti perfettamente complementari: l’uno non esclude l’altro.)

Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (DLGS 81/2008) pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza strutturale (anche sismica) degli ambienti di lavoro. La misura di tale sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento della valutazione della sicurezza così come indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle metodologie di calcolo e alle azioni antropiche (carichi di esercizio) ed ambientali (neve, vento e sisma) previste nelle norme stesse.

Il richiamo del DLGS 81/2008 alle “caratteristiche ambientali“ non lascia spazi interpretativi: se le conoscenze disponibili rilevano una nuova e documentata variazione della pericolosità ambientale (come è avvenuto ad esempio con la nuova mappatura sismica del territorio italiano, e come è stato confermato dai tragici eventi del terremoto emiliano del 2012), la stabilità e la solidità degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere adattate in modo corrispondente alle mutate condizioni di pericolo.

Ecco, questo giusto per darti un breve assaggio… ci sarebbe molto da aggiungere, ma di fatto l’aspetto importante è questo: la necessità di non eludere il problema.

 

Concretamente… cosa rischi?

La sintesi di tutto questo, è che un sisma può costarti molto caro anche in termini economici e legali (oltre che, naturalmente, umani).

Cosa rischi? Riassumendo: per lesioni personali gravissime la pena prevista può essere di oltre 3 anni (art. 590 del codice penale) e gli anni possono arrivare a 7 se si parla di omicidio colposo (art. 589 del codice penale). Queste violazioni per la 231/2001, potrebbero generare la responsabilità diretta della tua società e coinvolgerti in un procedimento amministrativo di natura “penale”, con sanzioni pecuniarie ed interdittive dell’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Ecco cosa puoi fare…

“Prevenire è meglio che curare”, recitava un vecchio spot pubblicitario. E di fatti è vero. Proprio così: affrontare un eventuale problema con lungimiranza, può ridurre al minimo l’impatto di un rischio reale.

L’Italia è un paese sismico, dicevamo… ma – in giro per il mondo – di paesi ben più sismici dell’Italia, ce ne sono a iosa. Il Giappone, la California… o il Cile, per esempio: paesi che – anziché nascondere la testa sotto la sabbia, come fa lo struzzo – hanno affrontato il rischio sismico a viso aperto. Trasformando un problema in opportunità migliorativa: potenziando la stabilità delle loro strutture e mettendo a punto strategie efficaci… tanto che oggi, tendenzialmente, un terremoto in Giappone provoca danni minori rispetto a un sisma italiano di magnitudo inferiore.

Certo, è vero che i problemi (e le condizioni) di ogni paese sono diverse, ma una cosa la possiamo dire con certezza: una cultura della prevenzione serve… e non poco. Per questo, noi di Remark abbiamo deciso di dedicare parte delle nostre risorse alla valutazione del rischio sismico, affrontando il problema a trecentosessanta gradi e partendo dalle radici. Dall’aggiornamento del DVR con l’inserimento di una pre-valutazione basata sull’analisi dei documenti e sull’acquisizione di informazioni in fase di intervento mirato… e dal tema – spinoso, come dicevamo – del Certificato di Agibilità e dell’adattamento alle norme vigenti ATTUALMENTE. E’ su questo terreno, che affrontiamo poi nello specifico il tema del rischio sismico, cercando di mettere al sicuro i nostri clienti da tutto ciò che può essere umanamente evitato.

 

Per informazioni, scrivi a francesco.delucia@grupporemark.it

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