Come tutti sanno, l’amianto rappresenta ancora oggi un rischio concreto per la salute di cittadini e lavoratori. Ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, quando abbiamo illustrato le procedure per effettuare un censimento dell’amianto secondo le recenti norme UNI.
La gestione del rischio derivante dai materiali contenenti amianti (MCA), tuttavia, può risultare piuttosto articolata; per questo, abbiamo deciso di tornare sull’argomento per approfondire i compiti e le competenze della figura professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA).
Il quadro normativo del RRA
In Italia, il D.M. 6 settembre 1994 ha disciplinato la figura del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). Si tratta di quel responsabile, designato dal soggetto titolato (il proprietario dell’immobile oppure il responsabile delle attività lavorative in esso svolte), con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare MCA.
I compiti principali del RRA individuati dalla norma sopracitata possono essere sintetizzati così:
- Mantenere in buone condizioni i MCA;
- Prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre di amianto;
- Intervenire tempestivamente in caso di rilascio di fibre;
- Verificare a intervalli stabiliti le condizioni dei MCA.
A trent’anni di distanza da questa legge, si è avvertita la necessità di raccogliere le prassi condivise all’interno della professione, e compiere un ulteriore passo in avanti nella normazione.
Per questo motivo, nel novembre 2023 l’Ente italiano di normazione (detto UNI) ha rilasciato una Prassi di Riferimento (UNI/PdR 152.2:2023) che stabilisce i requisiti per la figura del Responsabile del Rischio Amianto (RRA), definendo competenze, conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità necessarie per svolgere efficacemente questo ruolo.

Bisogna ricordare che le prassi di riferimento (PdR) non hanno il valore di legge: si tratta di documenti ad applicazione volontaria, che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali in assenza di norme già pubblicate.
Anche se si tratta di documenti pre-normativi, la competenza degli esperti che collaborano alla loro realizzazione rende le PdR fondamentali per garantire un approccio omogeneo e qualificato nella gestione del rischio. Andiamo ad analizzare le prescrizioni relative al RRA contenute in UNI/PdR 152.2:2023.
RRA: i suoi compiti
Il RRA è deputato, anzitutto, alla definizione del programma di controllo e manutenzione, inclusa anche la programmazione di tutte le attività preliminari necessarie ad esso, come l’analisi del quadro complessivo del sito di indagine ed i censimenti dell’amianto già effettuati. Se necessario, possono essere effettuati sopralluoghi preliminari nonché interviste ai proprietari, ai gestori oppure ai lavoratori al fine di integrare le informazioni ricavabili dai documenti.
Se i MCA si trovano all’interno di ambienti lavorativi, è compito del RRA fornire al RSPP tutte le informazioni utili per l’elaborazione del documento di valutazione del rischio (DVR), e supportarlo in particolare in tutte le attività attività di manutenzione (svolte da manutentori e spesso affidate a ditte terze mediante contratti di appalto e d’opera) che possano perturbare, relativamente ai detti ambienti, o lo stato di conservazione dell’amianto stesso e liberare fibre libere.
Inoltre, il RRA deve fornire assistenza al datore di lavoro nei seguenti casi:
– Nelle attività di informazione relative ai MCA;
– Nei rapporti con gli organi di controllo;
– Nella scelta delle tecniche di bonifica e nella selezione degli operatori.
In quest’ultimo caso, è specifico compito del RRA interfacciarsi con l’impresa selezionata per le attività di bonifica dei MCA.
Conoscenze e abilità richieste
I compiti appena individuati richiedono che il RRA sia in possesso di un vasto bagaglio di conoscenze. Ad esempio, per quanto riguarda la realizzazione di un solido programma di controllo e manutenzione, il RRA deve possedere una buona conoscenza:
- Della storia, delle modalità e degli ambiti di impiego dell’amianto, nonché dei principali rischi associati alla sua presenza;
- Delle potenziali vie di esposizione alle fibre di amianto e dei relativi effetti sulla salute;
- Delle caratteristiche composizionali dei principali MCA, nonché dei metodi per la gestione e l’analisi degli stessi;
- Della legislazione vigente in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’amianto;
- Dei principi di statistica utili alla corretta analisi dei campionamenti effettuati, nonché del significato da attribuire ai parametri presenti in un certificato di analisi di un MCA;
- Degli indici di degrado applicabili ai MCA e delle regolamentazioni che prescrivono l’utilizzo di tali indici;
- Della classificazione dei materiali individuati dal punto di vista della friabilità e/o della suscettibilità di danneggiamento rispetto alla loro accessibilità;
- Delle disposizioni degli enti locali relative alla periodicità del monitoraggio.
Nella misura in cui si trova a collaborare con il RSPP per la redazione del DVR, il RRA deve conoscere anche la legislazione vigente in materia di prevenzione e protezione dai rischi, con particolare riferimento all’esposizione a fibre di amianto. È altrettanto raccomandabile una buona conoscenza dei principali dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzabili, nonché delle misure di protezione e sicurezza da attuare in caso di rilascio accidentale di fibre.

Per essere di aiuto anche nella scelta delle tecniche di bonifica e selezione degli operatori, è necessario che il RRA conosca vantaggi e svantaggi delle diverse tecniche di bonifica dell’amianto, i relativi costi, che sia in grado di esaminare la documentazione fornita dalle imprese coinvolte e abbia una buona conoscenza delle leggi applicabili ai cantieri di bonifica.
Alla luce delle sue competenze, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richiesto ad un RRA sia associabile ad un livello 5 della Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ).
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(In copertina rielaborazione di un’immagine da Freepik)