Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 17/03/2020 n. 18 recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnala l’art. 103 che prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
In particolare, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, rimangono validi fino al 15 giugno 2020. Ci si riferisce in particolare alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio, ai corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, alle omologazioni dei prodotti antincendio nonché ai termini fissati ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio.
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