La diffusione crescente del COVID-19 ha innescato un’apprensione generale nelle Aziende su come comportarsi per ridurre i rischi legati al Coronavirus. A questo scopo le ordinanze hanno regolamentato per quanto possibile questa situazione di emergenza, stipulando ed imponendo una serie di norme ed adempimenti e misure di prevenzione e protezione da rispettare per limitare il contagio.
Verifica la conformità del tuo Sistema anti contagio da Coronavirus al protocollo DM 24/04/2020:
Tra questi, in questo periodo, è possibile che venga richiesto ad aziende e/o ad enti, di effettuare una sanificazione degli ambienti a scopo cautelativo, oppure per potenziale o effettiva contaminazione da Coronavirus da parte di dipendenti, utenti esterni o fornitori esterni.
Questo vuol dire che se un dipendente, utente esterno o fornitore esterno è risultato positivo al test, si dovrà attivare un’attività di sanificazione degli ambienti lavorativi, seguendo le indicazioni regionali ed il protocollo sanitario, informando tutti i vari soggetti coinvolti partendo dall’ASL di competenza e dotando il personale con i DPI richiesti.
Oltre a questo è bene non dimenticarsi che la fase finale per la conclusione dell’attività di sanificazione comprende lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
La circolare “COVID-2019. Indicazioni e chiarimenti” del 24 febbraio 2020 specifica soltanto che vengano smaltiti secondo la dicitura seguente:
“Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).”corrispondenti al codice CER 180103 HP 9 e categoria ADR UN3291.
Tale codice è soggetto a tutti gli adempimenti obbligatori (tenuta del registro di carico e scarico, emissione di formulari di trasporto rifiuti, utilizzo di trasportatori autorizzati in ADR nella fase di smaltimento, presentazione di MUD annuale).
Il produttore del rifiuto è l’azienda incaricata alla sanificazione, che pertanto è obbligata a rispettare tutti gli adempimenti obbligatori sopra indicati. L’azienda appaltatrice non è esente da responsabilità giuridiche e penali.
Le aziende che effettuano la pulizia ordinaria e/o straordinaria di ambienti tipo uffici e scuole in cui c’è stata potenziale o effettiva contaminazione, non possono assolutamente:
- buttare i DPI utilizzati, gli stracci, ecc, nei contenitori della raccolta indifferenziata a fine sanificazione;
- mettere DPI utilizzati e stracci, ecc.. in sacchi e trasportarli con i propri mezzi verso il loro magazzino a fine sanificazione (e vale sia per le aziende NON iscritte all’Albo, che per quelle iscritte all’Albo in categoria 2bis per CER 180103).
I rifiuti derivanti da attività di sanificazione post contaminazione dovranno:
- essere collocati in contenitori tipo halibox (in cartone, completo di sacco in polietilene, fascetta autobloccante);
- chiusi e datati a fine sanificazione anche se non pieni;
- messi in deposito temporaneo presso l’azienda o la struttura (con regole precise);
- avviati a smaltimento con incenerimento entro 5 gg di calendario dalla chiusura del contenitore.
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