Modifiche alla cartella sanitaria e di rischio e all’allegato 3B da parte del Ministero della Salute.
Il D.M. 12 Luglio 2016, pubblicato in G.U. 184 dell’8 Agosto 2016, apporta delle modifiche ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La novità più rilevante riguarda l’allegato 3A (cartella sanitaria del lavoratore), nel quale è soppressa la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità, e conseguentemente viene soppressa la nota 13 collegata “La firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità”.
Varie modifiche riguardano inoltre l’allegato 3B:
– l’invio del documento deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma dell’INAIL.
– per tutte voci è prevista la specificazione, distinta tra maschi e femmine, non solo del numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e dei soggetti visitati (presenti anche in precedenza) ma anche del numero di soggetti con idoneità parziale ed inidoneità, sempre distinti tra maschi e femmine, in precedenza non contemplata. (Si tratta di un ulteriore indubbio aggravio di lavoro per il Medico Competente)
– le diciture precedenti (“sostanze psicotrope e stupefacenti” e “alcoldipendenza”) sono mutate rispettivamente in “Accertamenti assunzione alcol” e “Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”. Per entrambe le categorie la voce nella prima colonna non è più “n. lavoratori sottoposti alle verifiche ex art. 41 co 4 D.Lgs.81/2008” ma “n. lavoratori controllati nell’anno con test di screening”; scompaiono le colonne “n. lavoratori positivi al test di screening” , “n. lavoratori positivi al test di conferma” e “lavoratori risultati inidonei alla mansione” sostituite dall’unica colonna “n. casi di dipendenza confermati dal centro specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente”.
– vengono inseriti i rischi posturali, finora non considerati;
– viene considerata la voce generica “silice” anziché la precedente “silice libera cristallina”;
– sono riuniti in una unica voce infrasuoni e ultrasuoni, prima separati.