Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.
Dal 17 Gennaio 2020 entreranno in vigore quindi le NUOVE SANZIONI da applicare a chi non ottempera agli obblighi imposti sulla gestione di particolari apparecchiature contenenti F-gas.
Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il precedente decreto legislativo 26 del 2013.
I casi sanzionabili riportati sono i seguenti:
- Per l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è prevista una sanzione da 5 mila a 25 mila euro;
- Nel caso in cui l’operatore, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettui, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita, deve sottoporsi ad una sanzione dai 5 mila ai 15 mila euro;
- L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità previste, deve sottoporsi ad una sanzione dai 5 mila ai 15 mila euro;
- Le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018 le informazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti Fgas, entro 30 giorni dalla data dell’intervento incorrono in una sanzione dai mille ai 15 mila euro;
- L’operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione deve sostenere il pagamento di una sanzione da 10 mila a 100 mila euro;
- Le persone fisiche che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato incorrono in una sanzione da 10 mila a 100 mila euro;
- Le imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente certificato devono sottoporsi a sanzione da 10 a 100 mila euro.
Col nuovo Decreto viene inoltre specificato (art. 16, comma 1) che l’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo decreto, è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale di:
- Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA);
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);
- Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Oltre a:
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.
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