Il terribile crollo verificatosi all’Esselunga di Firenze il 16 febbraio scorso ha indotto il Governo a muoversi d’urgenza sul tema fondamentale della sicurezza sul luogo di lavoro.
Per questo, dopo aver consultato sindacati e associazioni datoriali, lo scorso 2 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto-legge (n. 19) relativo ad alcune disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Fra le misure previste figurano tre articoli appartenenti al Capo VIII, che contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza e lavoro (artt. 29, 30 e 31).
L’articolo 30 mette in campo alcune misure per il rafforzamento della lotta all’evasione fiscale, mentre l’articolo 31 contiene disposizioni di contenuto vario. Le norme più importanti di questo decreto-legge sono però contenute nel primo dei tre articoli, il 29, che legifera in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
La novità più interessante dell’articolo 29 consiste nell’introduzione della cosiddetta patente a crediti (o a punti), che, qualora il D.L. dovesse ottenere l’approvazione delle Camere, rappresenterebbe un vero cambio di passo per la valutazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Patente a crediti: cos’è e per chi è obbligatoria
Secondo quanto previsto dal D.L. 19/2024, la patente a crediti (art. 29, comma 19) costituirà un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (vd. art. 89 del Testo Unico citato più sotto).
Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e sostituisce quanto previsto, in precedenza, dall’importantissimo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n.81), in particolare all’articolo 27.
La patente dovrà essere richiesta dal responsabile legale dell’impresa, oppure dal lavoratore autonomo, e verrà rilasciata in formato digitale. A fornirla sarà la sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dopo aver controllato il possesso di tutti e sei i seguenti requisiti:
1) Iscrizione del soggetto richiedente (fisico o giuridico) alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2) Adempimento, da parte di ogni membro dell’impresa (in particolare datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3) Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
4) Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido;
5) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
6) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Il comma 2 specifica che, nel lasso di tempo compreso fra la richiesta e il rilascio della patente, è comunque consentito, salvo diversa comunicazione dell’INL, svolgere le attività di cantiere previste nel Titolo IV del Testo Unico.
La patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti (comma 3). Per operare in cantieri temporanei o mobili, bisogna avere una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Al di sotto di tale soglia, non è consentito operare.
Quali sono le decurtazioni?
Ma come si perdono i punti della patente a crediti? Il comma 4 ricorda che sono previste decurtazioni in seguito a provvedimenti definitivi, scaturiti da un precedente accertamento, nei confronti dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell’impresa.
La decurtazione minima è pari a 5 crediti, ed è prevista dai provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3 (commi 3ss.) della legge 23 aprile 2002, n. 73. La decurtazione sale invece a 7 crediti, nel caso in cui si accertino violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI (riguardante i rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori) del Testo Unico.
La decurtazione è di 10 crediti nel caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del Testo Unico (es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancanza di protezioni verso il vuoto, mancata applicazione delle armature di sostegno etc.).
Se viene riconosciuta una responsabilità datoriale all’interno di un infortunio sul luogo di lavoro, la decurtazione varia a seconda dell’esito dell’infortunio stesso: un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni comporta una sanzione di 10 crediti; in caso di inabilità permanente (assoluta o parziale) al lavoro, la decurtazione è di 15 crediti; in caso di morte, si può arrivare a un massimo di 20 crediti.
Le decurtazioni relative allo stesso accertamento ispettivo vengono sommate tra di loro, ma non possono, nel complesso, superare i 20 crediti totali (comma 6).
Nei casi in cui dall’infortunio derivi morte o inabilità permanente del lavoratore, la sede territoriale dell’INL può decidere, in via cautelare, di sospendere la patente a crediti fino a un massimo di dodici mesi (comma 5).
Patente a crediti: modalità di reintegro dei punti
La modalità di reintegro dei punti decurtati viene definita nel dettaglio dal comma 7 del decreto-legge. Si possono reintegrare punti se i soggetti nei confronti dei quali è stato emanato un provvedimento definitivo che comporti la decurtazione di punti frequentano corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vd. art. 37, comma 7 del Testo Unico).
Ogni corso rilascia un attestato di frequenza che, se trasmesso all’INL, consente di riacquistare 5 crediti, per un totale complessivo di massimo 15 crediti.

Se si è frequentato almeno un corso di reintegro crediti, e per due anni consecutivi una patente non ha subito decurtazioni, i crediti possono essere ripristinati di un punto per ogni anno successivo al secondo, fino ad un massimo di 10 crediti ripristinati in questo modo.
Inoltre, il punteggio della patente è incrementato di cinque crediti per quelle imprese che adottano modelli organizzativi di gestione conformi a quello illustrato all’articolo 30 del Testo Unico.
Gli esoneri
Infine, il comma 11 stabilisce che non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (Società Organismo di Attestazione) di cui all’articolo 100, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Questo documento è necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o indirettamente, opere pubbliche con importo a base d’asta superiore a 150 mila euro.
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(In copertina, rielaborazione di un’immagine da Freepik)