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La Nuova Sorveglianza Sanitaria

La Nuova Sorveglianza Sanitaria

Il 4 maggio 2023, con l’emanazione del decreto-legge poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023, è stato un giorno di svolta per la sorveglianza sanitaria in Italia, con l’introduzione del Decreto Lavoro che ha apportato significative modifiche all’articolo 41 del Testo Nnico sulla Sicurezza sul Lavoro.

La modifica, apparentemente e formalmente, è molto banale e prevede che la sorveglianza sanitaria venga istituita nelle aziende se richiesto dalla valutazione del rischio aziendale.

Tali cambiamenti hanno ridisegnato l’applicazione di questa fondamentale misura di prevenzione,  estendendo l’attuale applicazione non solo alle condizioni previste per legge, ma anche ai cosiddetti “rischi non normati”.

Per comprendere la portata della modifica facciamo un breve excursus  dell’attuale normativa per individuare quando è necessaria la sorveglianza sanitaria.







Come si evince dalla tabella vi erano già diversi fattori di rischio su cui le associazioni di Medicina del lavoro avevano fortemente consigliato l’esecuzione della sorveglianza sanitaria anche in assenza di un preciso obbligo legislativo.

L’aspetto era fortemente discusso anche all’interno degli enti preposti infatti se da un lato lo statuto dei lavoratori vietava la sorveglianza sanitaria per i rischi non normati dall’altro Istituto Nazionale del lavoro precisava in varie interpelli (articolo) invece la sorveglianza sanitaria legata al processo di valutazione del rischio. Fattualmente la stessa INAIL chiedeva al Medico Competente, durante la comunicazione annuale dei dati aggregati di rischio ( allegato 3B) informazione anche a rischi non normati (es. microclima severo, ultrasuoni , altri rischi) ammettendo di fatto la sorveglianza per altri fattori di rischio non normati.

L’attivazione delle sorveglianza sanitaria in funzione della valutazione del rischio era un aspetto spesso suggerito dalla normativa volontaria e spesso già implementato da molti Medici Competenti nelle aziende che indipendentemente dalla rischi tabellati affrontavano questa importante misura di prevenzione nel suo senso più nobile.  Basti pensare al rischio microclima severo o ai lavori in quota temporanei  in primis su tutti che seppur non normati erano fortemente presidiati.

La necessità pertanto di un intervento normativo volto a sanare l’attuale situazione era da molto tempo ritenuto necessario. Infatti già molti SPSAL si erano espressi in tal senso comportando in alcuni casi forti diversità di approccio al tema in funzione del territorio.

Pertanto nulla di nuovo per gli addetti ai lavori ma la modifica fondamentale che riordina finalmente un aspetto imbarazzante controverso.

Cosa comporta per le aziende?

La modifica normativa completa il percorso prevenzionistico svolto dalla Medicina del lavoro che ha portato il vecchio “medico di fabbrica” all’attuale “Medico competente” dei rischi aziendali.

Alla luce della modifica normativa tutte le aziende devono valutare attentamente i rischi  per ogni mansione aziendale e determinare se ove è necessaria la sorveglianza sanitaria. Questa nuova valutazione potrà portare alle seguenti situazioni in ordine di importanza:

  1. Aziende non soggette a sorveglianza sanitaria che diventaranno soggette e pertanto dovranno nominare un Medico del lavoro e rivedere il processo di valutazione del rischio.
  2. Aziende già soggette a sorveglianza sanitaria che amplieranno le mansioni ( e pertanto i lavoratori) sottoposti a sorveglianza sanitaria.
  3. Aziende già soggette a sorveglianza sanitaria che modificheranno per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria il protocollo sanitario in funzione di una nuova correlazione rischi-esami specifici.

Tra i rischi attualmente non normati che verranno attenzionati dai medici del lavoro e pertanto verrà attivata la sorveglianza sanitaria possiamo elencare:

Resta inteso che la riforma per come è stata impostata impone un metodologia molto confusa dato che la valutazione del rischio individua la necessità della sorveglianza sanitaria , e allo stesso tempo il medico Competente non può  partecipare al processo valutativo se non è  ancora stato nominato ( di fatto un loop senza via di uscita) . Ne consegue una riforma che dovrà inevitabilmente “rivisitata”.

Il processo valutativo  indipendentemente dalla imperfezione normativa certifica una sempre più stretta collaborazione tra le figure della prevenzione ed in particolare tra il SPP ed il Medico Competente nel processo principe della valutazione del rischio.

Per Remark tale aspetto è insito nel suo DNA dato che da sempre la sicurezza e la medicina del lavoro sono stati due pilastri dei servizi che non possono che essere integrati. Pertanto per tutte le aziende clienti del gruppo saranno i tecnici e i Medici Remark ad interfacciarsi direttamente per valutare eventuali ampliamenti della sorveglianza sanitaria.

Per le aziende che ad oggi non hanno ancora attivato la sorveglianza sanitaria remark si affianca nel processo valutativo per capire come affrontare questa importante adempimento.

Per maggiori informazioni sulla posizione della tua azienda in merito alla sorveglianza sanitaria o per qualsiasi necessità relativa alla medicina del lavoro, contattaci


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