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Novità RAEE per privati ed aziende

Novità RAEE per privati ed aziende

RAEE derivanti da nuclei domestici: 

Vecchi cellulari, tablet e mini Raee: dal 22 luglio si possono portare in negozio 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti riguardanti la gestione dei RAEE in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 49/2014.

Il DM Ambiente n° 121 del 31 maggio 2016, pubblicato sulla GU del 7 luglio 2016, ha la scopo di incentivare la raccolta ed il recupero dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

A partire dal 22 luglio è possibile conferire ai grandi distributori i RAEE domestici di piccolissime dimensioni (es. smartphone) senza obbligo di acquisto di un’apparecchiatura equivalente (ritiro “uno contro zero”).

Il decreto impone infatti ai distributori con superficie di vendita superiore a 400 mq di predisporre idonei contenitori accessibili agli utilizzatori finali per il conferimento dei RAEE di dimensioni esterne inferiori ai 25 cm. I distributori hanno l’obbligo di informare gli utilizzatori della gratuità del ritiro e devono riportare chiaramente sui contenitori l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione i RAEE provenienti dai nuclei domestici con dimensioni superiori ai 25 cm (per i quali il consumatore può avvalersi del ritiro “1 contro 1”) e i RAEE professionali.

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche –AEE: nuovi obblighi

Un’altra importante novità che interessa tutti i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) è contenuta nel DM Ambiente 17 giugno 2016, pubblicato sulla GU n. 155 del 5 luglio 2016, che definisce le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

La tariffa sarà composta da una quota fissa, pari a € 10,00, ed una variabile calcolata in base alle quote di mercato ricavate dalle comunicazioni annuali presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Registro AEE.

La tariffa dovrà essere versata entro il 30 settembre di ogni anno, previa pubblicazione, entro il 30 giugno, degli importi da versare nell’area riservata del Registro AEE e la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Registro AEE contestualmente all’invio della comunicazione annuale.

Il versamento potrà essere effettuato anche cumulativamente dai Sistemi Collettivi di Finanziamento per conto dei produttori associati.

La tariffa dovrà essere versata anche per il 2015 utilizzando la modulistica che sarà pubblicata sul sito www.registroaee.it .

Ricordiamo che il D.lgs. 49/2014 definisce come produttore la persona fisica o giuridica che:

– è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

– è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

 – è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

– è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti sul tema. Contattaci.

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