
Nello specifico, ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell’imballaggio secondo la vigente normativa, in un’ottica di semplificazione procedurale per le imprese, ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016:
rientrano nella sfera di applicazione del contributo ambientale CONAI:
– gli espositori destinati ad arrivare “pieni” di merci nel punto vendita;
– gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;
non sono da assoggettare a Contributo ambientale CONAI:
– gli espositori destinati ad arrivare “vuoti” nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
– gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d’arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.
Il contributo ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ferme restando le regole generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi (immissione al consumo, esenzione per attività di esportazione, ecc.)
Qualora il produttore di tali articoli al momento della “prima cessione” non abbia sufficienti elementi per la classificazione degli espositori nell’una o nell’altra casistica, dovrà farsi rilasciare dal cliente una specifica attestazione.
I clienti Remak che avessero dubbi sulla propria situazione possono contattare il loro referente in tema di Ambiente & Rifiuti.