Con l’entrata in vigore del DL 113/2018 (“Decreto Sicurezza”), entro la scadenza del 4 Marzo 2019 tutti gli impianti che risultano autorizzati allo stoccaggio (D13, D14,D15) messa in riserva (R13) o lavorazioni dei rifiuti, devono predisporre un Piano di Emergenza interno finalizzato alla prevenzione degli incidenti, la protezione della salute e dell’ambiente, ad informare tempestivamente le autorità locali e la cittadinanza in caso di incidente e al successivo ripristino dei luoghi.
Il 4 Dicembre 2018, con la legge di conversione 132/2018, è entrato in vigore l’articolo 26bis del Dl 113/2018 che prevede un nuovo adempimento.
La norma prevede, per i gestori di impianti esistenti o di nuova costruzione, l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna finalizzato al raggiungimento di 4 obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
I gestori degli impianti esistenti hanno tempo fino al 4 marzo 2019 per predisporre tale piano.
Nella parte relativa agli “incidenti rilevanti” l’articolo pare ricalcare quanto previsto per le aziende soggette alla cosiddetta “LEGGE SEVESO” ovvero a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.
Ad oggi la norma comprende tutti gli impianti di stoccaggio e di recupero di rifiuti, senza fare alcun tipo di distinzione.
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CHI RIGUARDA:
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione
COSA RIGUARDA:
L’obbligo di predisporre un piano di emergenza interno finalizzato al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale e della salute pubblica.
SCADENZA: 04/03/2019
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