In azienda, c’è un nuovo lavoratore in dirittura d’arrivo. Lo hai assunto per motivi precisi: avete delle specifiche esigenze lavorative che rendono necessaria la presenza di una nuova leva. Ma cosa comporta, il suo ingresso in azienda, sul piano pratico? Parecchie gatte da pelare, per dirla in parole povere. Con l’aggravante, che tu – sommerso continuamente da tonnellate di urgenze a cui far fronte – tendi a tralasciare quelli che per te sono solo meri aspetti formali.
Il che è comprensibile ma anche… pericoloso. A volte, infatti, la pigrizia che ti spinge a non affrontare certe magagne giocando d’anticipo, rischia poi di cacciarti in un mare di guai: problemi seri e pesantissimi.
Insomma, riassumendo, se hai un nuovo lavoratore che sta per entrare in azienda ti conviene (giusto per quieto vivere!) leggere queste 6 regole d’oro. Un vademecum facile facile che ti eviterà parecchie grane.
- Verifica che la mansione assegnata sia prevenzionistica e individuata dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Perché? Te lo spieghiamo in un esempio.
In azienda viene assunto un nuovo lavoratore e nel contratto viene inquadrato come operaio. Dal punto di vista della prevenzione e della valutazione dei rischi, però, è necessario che la mansione prevenzionistica venga specificata. Il nostro operaio, per esempio, potrebbe essere addetto alle macchine utensili oppure magazziniere… In questo caso, si tratterebbe di due mansioni prevenzionistiche distinte, che implicano rischi diversi e richiedono – di conseguenza -anche un tipo di sorveglianza sanitaria (visita medica) differente. Senza contare che, se il lavoratore viene assunto con una mansione prevenzionistica diversa da quelle individuate dal DVR (documento valutazione rischi) è necessario aggiornare la valutazione e valutare i rischi contestualmente. La mancata valutazione dei rischi è sanzionata dal d.lgs. 81/08 quindi è importante che il DVR sia sempre aggiornato!
- Informa subito il medico competente. Comunica il nominativo, la mansione prevenzionistica e pianifica la prima visita medica per il lavoratore se previsto dalla valutazione dei rischi.
Se il lavoratore è esposto a rischi per la salute avere il giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente PRIMA dell’inizio delle attività, non è importante… è fondamentale! Il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica, in caso contrario la sanzione prevista dal d.lgs. 81/08 è “ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro” (se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati!). Durante la prima visita il medico redige l’anamnesi del lavoratore, stabilisce il suo stato di salute ed individua eventuali fattori individuali che possano aumentare i rischi. Senza giudizio di idoneità alla mansione prevenzionistica, il lavoratore non può lavorare.
- Provvedi a informare il lavoratore sull’organizzazione aziendale (figure prevenzionistiche aziendali) e sui rischi a cui è esposto durante lo svolgimento della sua mansione
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore dei rischi a cui è esposto durante le attività lavorative. Deve inoltre essere consegnato al lavoratore l’Organigramma della sicurezza che deve riportare chi è il datore di lavoro, chi è il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), chi è il medico competente, chi è il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), chi sono gli eventuali preposti e chi sono gli addetti antincendio e gli addetti primo soccorso presenti in azienda.
- Consegna subito al lavoratore eventuali dispositivi di protezione individuale necessari alla sua attività
I DPI (dispositivi di protezione individuale) sono tutti quei dispositivi che proteggono i lavoratori dai rischi, come ad esempio scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali protettivi, maschere respiratorie, ecc… Se il rischio non può essere eliminato o ridotto diversamente, il datore di lavoro deve consegnare ai neo assunti questi dispositivi, verificando che vengano utilizzati correttamente. La mancata consegna ai lavoratori di necessari ed idonei DPI è sanzionata dal d.lgs. 81/08 con “arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro”
- Individua il fabbisogno formativo del lavoratore (corso di formazione basso/medio/alto rischio, eventuali corsi come addetto all’utilizzo di attrezzature di lavoro, ecc…) e organizza tutti i corsi necessari perché il neo assunto possa lavorare in salute e in sicurezza
Il datore di lavoro deve formare il lavoratore in merito ai rischi a cui è esposto durante le attività lavorative. La formazione deve essere organizzata il prima possibile, non solo perché così compete al datore di lavoro ma anche perché si tratta di una tutela per la salute e la sicurezza. Se il lavoratore è informato e formato sui rischi a cui è esposto durante le attività lavorative, è infatti meno probabile che si verifichi un infortunio.
Questa formazione è normata dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che suddivide le aziende in basso, medio ed alto rischio in base al loro codice ATECO e prevede che i lavoratori siano formati con corsi di formazione basso (8 ore), medio (12 ore), alto (16 ore) in funzione del rischio a cui sono esposti. Esempio: impiegato basso rischio, quindi formazione di 8 ore; verniciatore alto rischio, quindi formazione di 16 ore.
La mancata formazione dei lavoratori è sanzionata dal d.lgs. 81/08 con “arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro”(se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati).
- Preoccupati di organizzare l’eventuale addestramento necessario all’attività del neoassunto.
E’ di competenza del datore di lavoro, non solo occuparsi di informazione e formazione, ma anche di addestramento all’utilizzo di attrezzature di lavoro. Per alcune attrezzature, come carrello elevatore, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra, ecc.. oltre ad una formazione teorica in aula è necessaria anche una formazione pratica – di addestramento appunto – in modo da garantire che l’utilizzo avvenga in sicurezza.
Sembra tanta roba… e di fatto lo è! Il che, di sicuro, non ti farà molto piacere. Dal tuo punto di vista (e hai ragione!) hai altro da fare e hai assunto una nuova leva per semplificarti la vita, mica per complicartela!
Niente di più giusto… ma è a questo che serve delegare. A delle figure competenti in materia, ovvio. E’ qui che entriamo in gioco noi: dei professionisti del settore che lavorano in modo da aiutarti ad affrontare tutti i passi necessari per permetterti di dormire sonni tranquilli.
Redazione articolo a cura di Jessica Soldati
Per informazioni, scrivi a info@grupporemark.it